Condizioni generali di acquisto

Termini e condizioni generali di acquisto di Weiss GmbH

- validi dal 1 marzo 2015

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1.     Ambito di applicazione, stipula dei contratti

1.1.     Salvo diverso accordo scritto, i seguenti termini e condizioni generali di acquisto di Weiss GmbH (di seguito denominata “Weiss GmbH”) devono essere considerati come il contenuto del contratto.

1.2.     I presenti termini e condizioni generali di acquisto regolano tutti i rapporti commerciali futuri, anche se non espressamente concordati di nuovo.

1.3.     I termini e le condizioni generali del fornitore di Weiss GmbH (di seguito denominato “Partner contrattuale”) non sono da considerarsi come contenuto del presente contratto, anche se non espressamente contestate da Weiss GmbH. Se i termini e le condizioni generali del partner contrattuale non coincidono con i seguenti termini e condizioni generali di acquisto, il partner contrattuale deve comunicare a Weiss GmbH in tempo utile prima della conclusione del contratto, espressamente e per iscritto, che le condizioni generali di acquisto di Weiss GmbH non sono accettabili. In caso contrario, il partner contrattuale rinuncia a far valere i propri termini e condizioni contraddittori.

1.4.     Tutte le offerte e i servizi della Weiss GmbH sono rivolti esclusivamente a commercianti che agiscono nell'ambito della loro attività ai sensi del Codice Commerciale Tedesco (Handelsgesetzbuch, “HGB”), a persone giuridiche di diritto pubblico (juristische Personen des öffentlichen Rechts) o a patrimoni speciali di diritto pubblico (öffentlich-rechtliche Sondervermögen).

1.5.     Salvo diverso accordo scritto, il partner contrattuale è tenuto ad accettare l'ordine di Weiss GmbH per iscritto, via fax o e-mail entro un termine adeguato, al più tardi comunque entro un termine di cinque (5) giorni lavorativi. Se l'ordine di Weiss GmbH non viene accettato entro il termine indicato, Weiss GmbH è autorizzata a ritirare l'ordine. Il ricevimento da parte di Weiss GmbH è determinante per stabilire se l'offerta è stata accettata in tempo utile.

1.6.     Gli ordini emessi da Weiss GmbH devono essere effettuati per iscritto, via fax o e-mail per essere legalmente vincolanti; gli ordini emessi per iscritto o via fax devono essere firmati. Ciò non vale per gli ordini emessi automaticamente da Weiss GmbH con un valore d'ordine non superiore a EUR 5.000,00 netti, che sono validi senza firma e possono essere eseguiti anche per via telematica. Gli ordini emessi verbalmente richiedono una conferma scritta o una conferma via fax o e-mail da parte del partner contrattuale.

1.7.     La stipula di contratti e altri accordi diventa vincolante solo se Weiss GmbH accetta l'offerta del Partner contrattuale o se l'ordine di Weiss GmbH è accettato incondizionatamente dal partner contrattuale.

2.     Rispetto dei regolamenti

2.1.     La parte contrattuale si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge in materia, i regolamenti degli organi di controllo, le associazioni di assicurazione della responsabilità civile dei lavoratori, nonché i requisiti e le direttive vigenti in materia di attuazione, sicurezza sul lavoro, sicurezza dei prodotti, protezione antincendio e ambientale (ad es. direttive CE, ordinanze sui materiali di lavoro e sui luoghi di lavoro) nonché le norme del settore. Su richiesta, la parte contrattuale mette immediatamente a disposizione di Weiss GmbH tutte le informazioni e i documenti relativi agli oggetti di fornitura, come richiesto da Weiss GmbH per il rispetto delle disposizioni di legge.

2.2.     Il partner contrattuale rispetta le norme vigenti in materia di merci pericolose. Il partner contrattuale fornisce a Weiss GmbH una panoramica di tutte le merci e sostanze pericolose utilizzate per l'adempimento del singolo contratto. Il partner contrattuale conserva le relative schede di sicurezza e su richiesta ne invia copia a Weiss GmbH.

2.3.     Il partner contrattuale rispetta, insieme ai presenti Termini e condizioni generali di acquisto, le direttive vigenti in materia di Weiss GmbH (in particolare, ad esempio, per le aziende terze o per i visitatori delle rispettive sedi). Il partner contrattuale è tenuto a informarsi sulle disposizioni vigenti.

2.4.     Le direttive vigenti di Weiss GmbH possono essere consultate all'indirizzo www.weiss-gmbh.de.

3.     Esecuzione dell’ordine

3.1.     Weiss GmbH regolerà in modo specifico l'esecuzione dell'ordine. Le caratteristiche specifiche sono stabilite nelle descrizioni dei servizi, che sono parte integrante del contratto individuale allegato come appendice. Le prestazioni ordinate nell'ambito dell'ordine impartito da Weiss GmbH (come la fornitura di merci, la fabbricazione, la consegna e il montaggio di opere o di servizi d'opera nonché i servizi di consulenza) devono essere eseguite dal partner contrattuale in modo impeccabile e professionale secondo i progetti, i documenti e le istruzioni fornite da Weiss GmbH. Esse vengono eseguite dal partner contrattuale in modo coscienzioso e corrispondono ai più recenti sviluppi della scienza e della tecnica.

3.2.     Se l'ordine non si basa su una descrizione delle prestazioni o su altra documentazione simile, l'esecuzione delle prestazioni da parte del partner contrattuale viene concordata separatamente dalle parti, eventualmente anche verbalmente.

3.3.     In merito alla fornitura, il partner contrattuale mette a disposizione di Weiss GmbH i relativi manuali di installazione, istruzione e manutenzione, nonché le relative schede di sicurezza dei materiali. Questi documenti devono contenere tutte le avvertenze e/o istruzioni specifiche in tedesco e in inglese, nonché nella lingua stabilita nel contratto di fornitura, se presente.

3.4.     Il partner contrattuale assicura che una persona di contatto responsabile sia sempre a disposizione di Weiss GmbH, che sia autorizzata a prendere tutte le decisioni necessarie per il partner contrattuale e che coordini l'allineamento tra il partner contrattuale e Weiss GmbH. La Weiss GmbH ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull'esecuzione contrattuale della prestazione. Su richiesta, il Partner contrattuale informa adeguatamente Weiss GmbH in particolare sullo stato dei lavori e su tutte le circostanze che potrebbero essere considerate significative per Weiss GmbH.

3.5.     Prima di accettare l'offerta, il partner contrattuale analizza ed esamina la specifica dell'oggetto della fornitura. Il partner contrattuale conferma che la specifica è adatta e appropriata per produrre l'oggetto della fornitura in linea con il contratto individuale.

3.6.     Per quanto riguarda la produzione dell'oggetto della fornitura, il partner contrattuale deve effettuare almeno un test di plausibilità sulle misure fornite da Weiss GmbH. Su richiesta speciale di Weiss GmbH, il partner contrattuale effettua le misurazioni e fornisce a Weiss GmbH un'illustrazione delle relative misure.

3.7.     Inoltre, il partner contrattuale nella sua offerta deve fornire informazioni su eventuali limitazioni della qualità del prodotto (in particolare anche su un'eventuale usura standard).

3.8.     Il partner contrattuale assicura che la consegna venga effettuata alla destinazione concordata. In generale, il partner contrattuale sostiene le spese di spedizione, a meno che le parti non abbiano concordato per iscritto una consegna a pagamento. La rispettiva destinazione è anche il luogo di adempimento (Bringschuld). Il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale dell'oggetto della fornitura passa a Weiss GmbH al momento della consegna corretta e completa al luogo di destinazione designato, senza spese per Weiss GmbH (Lieferung frei Haus).

3.9.     Il partner contrattuale si impegna a imballare, etichettare e caricare gli oggetti della fornitura per il trasporto in modo da garantire l'integrità della fornitura durante il carico, lo scarico e il trasporto. Gli imballaggi, i reimballaggi, i materiali d'imballaggio e i supporti delle merci non devono contenere sostanze pericolose e devono essere riciclabili, a meno che non esista un accordo di ritiro o un sistema di ritiro. Devono essere rispettate tutte le leggi e i regolamenti applicabili al trasporto.

3.10.  Il partner contrattuale ottiene immediatamente tutti i documenti completi e le altre informazioni necessarie in base ai regolamenti doganali o ad altre leggi e regolamenti, in particolare i documenti di rimborso, le prove di origine e tutte le altre informazioni che si riferiscono all'origine della merce e dei materiali contenuti nella merce in termini di diritto commerciale o preferenziale. Se necessario ai fini doganali, il partner contrattuale emette una fattura commerciale in duplice copia.

3.11.  Il partner contrattuale rispetta i termini di consegna concordati nel contratto individuale. Ciò è indispensabile per l'adempimento del contratto individuale. Weiss GmbH non è obbligata ad accettare gli oggetti della consegna consegnati prima della data concordata. Il rischio di perdita o danneggiamento degli oggetti della fornitura consegnati prima della data di consegna concordata è a carico del partner contrattuale. Weiss GmbH è autorizzata a rimandare indietro le consegne in eccesso a rischio e a spese del partner contrattuale, compresi tutti i costi di imballaggio, lavorazione, smistamento e trasporto.

3.12.  Weiss GmbH può posticipare le date di consegna in base alle richieste di consegna fino a due (2) mesi. Ciò non autorizza il partner contrattuale a modificare i prezzi, né a richiedere rimborsi o risarcimenti.

3.13.  Insieme alla consegna o se gli oggetti della fornitura devono essere montati dal partner contrattuale, il partner contrattuale trasmette subito dopo la consegna del prodotto una rispettiva conferma di consegna che contiene il numero d'ordine e il numero dell'articolo indicati nell'ordine di Weiss GmbH, la descrizione esatta dell'oggetto di fornitura, l'importo e il peso (lordo e netto).

3.14.  Se possibile, in base alla natura dell'oggetto della fornitura, il partner contrattuale specifica gli intervalli di prova per la valutazione tecnica della sicurezza di funzionamento dell'oggetto della fornitura; ciò verrà fornito a Weiss GmbH in seguito con la documentazione delle parti da valutare o da sottoporre a manutenzione durante il montaggio. Su richiesta, il partner contrattuale fornisce a Weiss GmbH un'offerta per i controlli di sicurezza o i lavori di manutenzione.

3.15.  Se il partner contrattuale viene a conoscenza di difetti relativi agli articoli di Weiss GmbH, Weiss GmbH deve esserne immediatamente informata. Ciò vale in particolare se si tratta di difetti relativi alla sicurezza. Il partner contrattuale istruirà adeguatamente il personale incaricato dal partner contrattuale e controllerà il rispetto di tale obbligo.

3.16.  Le caratteristiche specifiche dell'esecuzione dell'ordine vengono coordinate dal referente responsabile del partner contrattuale e da un collaboratore di Weiss GmbH prima dell'esecuzione della relativa prestazione. I collaboratori incaricati dal partner contrattuale di eseguire l'ordine vengono istruiti in relazione al coordinamento effettuato dal referente responsabile del partner contrattuale.

3.17.  Il Partner contrattuale esegue le sue prestazioni con l'uso corrispondente di materiali sotto la propria responsabilità, con il proprio personale, con i propri mezzi di materiali e macchine per la sicurezza sul lavoro. Per l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il partner contrattuale può avvalersi di subappaltatori. Per il ricorso a subappaltatori è tuttavia necessario il previo consenso scritto di Weiss GmbH. Il consenso di Weiss GmbH è subordinato alla cessione a titolo cautelativo dei diritti di prestazione nei confronti del subappaltatore. Il partner contrattuale rimane in ogni caso responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali per Weiss GmbH.

3.18.  Weiss GmbH è autorizzata a richiedere in qualsiasi momento modifiche agli oggetti della fornitura, ai disegni, alle specifiche, ai processi logistici (come imballaggio e spedizione) di un singolo contratto. Di norma, la parte contraente è tenuta a presentare le conseguenze di tale modifica in termini di prezzo e data di consegna, fornendo un calcolo e, se necessario, l'ulteriore documentazione necessaria entro due (2) settimane dalla notifica della richiesta di modifica. Se tale modifica richiede un aggiustamento in termini di prezzo o date di consegna, i partner contrattuali devono concordare una modifica appropriata del contratto individuale.

3.19.  Il partner contrattuale non può sostituire i materiali o modificare il luogo di fabbricazione, il processo di produzione o le specifiche della merce senza previo consenso scritto di Weiss GmbH. Weiss GmbH rifiuterà tale consenso solo per motivi legittimi.

4     Personale

4.1.     Disposizioni generali

a)          Il partner contrattuale sceglie con la dovuta cura il personale incaricato di eseguire la prestazione contrattuale. Il partner contrattuale si assicura che i collaboratori selezionati siano affidabili e adatti alle prestazioni previste. Inoltre, il partner contrattuale si assicura che i collaboratori si impegnino a svolgere il loro lavoro con la dovuta diligenza professionale e controlla il rispetto dei loro doveri.

b)          Il personale selezionato dal partner contrattuale deve sempre disporre della necessaria competenza tecnica nonché di una sufficiente esperienza professionale per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Inoltre, il partner contrattuale si assicura che nessuna norma e/o disposizione legale si opponga all'assegnazione del rispettivo personale e che vengano rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

c)          Vi sono anche servizi, oggetto dei contratti individuali, che devono essere eseguiti da un elettricista qualificato. Si applicano anche le norme pertinenti per l'impiego di elettricisti qualificati. Il partner contrattuale si assicura che l'elettricista qualificato che esegue i lavori sia a conoscenza delle norme vigenti. Per quanto riguarda le prestazioni che richiedono una formazione professionale specifica per essere eseguite secondo le norme vigenti (ad es. saldatura, uso di carrelli elevatori), il partner contrattuale deve garantire che il collaboratore che esegue l'incarico sia in possesso della necessaria competenza professionale e certificazione.

d)          Se Weiss GmbH presume ragionevolmente che il comportamento o la qualifica del personale incaricato dal partner contrattuale non corrisponda alle disposizioni del presente paragrafo e ne informa il partner contrattuale, quest'ultimo adotta le misure che ritiene ragionevoli e necessarie per risolvere il problema.

e)          Per motivi di sicurezza, la Weiss GmbH deve rilasciare un consenso scritto preventivo per l'assegnazione del personale del partner contrattuale alle sedi di Weiss GmbH. Su richiesta di Weiss GmbH, il partner contrattuale fornisce a Weiss GmbH un elenco del personale assegnato dal partner contrattuale prima di ogni incarico/contratto. In particolare, l'elenco deve contenere le seguenti informazioni: cognome, nome, data di nascita, professione, nazionalità. Weiss GmbH è autorizzata a rifiutare l'approvazione di una persona proposta per l'incarico solo sulla base di una buona causa. Una buona causa sussiste, in particolare, se sussiste una notevole preoccupazione in merito alla qualifica, all'idoneità o all'affidabilità di una persona da incaricare o ad altre legittime preoccupazioni relative alla sicurezza.

f)            Per motivi di sicurezza, gli interventi su parti degli impianti dell'edificio (ad es. impianti di climatizzazione, sanitari, di isolamento acustico/elettrico, di telecomunicazione e di evacuazione dei fumi) necessitano del previo consenso scritto di Weiss GmbH nell'eventuale contratto individuale o in un'autorizzazione rilasciata separatamente; tali interventi possono essere eseguiti solo da essa stessa o da imprese da essa scelte e incaricate a tal fine. In caso di dubbio nei singoli casi, il partner contrattuale deve chiedere per iscritto a Weiss GmbH se la sua attività è considerata un intervento su parti dei sistemi edilizi.

g)          Il partner contrattuale garantisce che i propri dipendenti si informino sulle disposizioni relative alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni prima di effettuare prestazioni in loco presso le sedi di Weiss GmbH o che la parte contraente stessa distribuisca tali informazioni ai dipendenti ed è tenuta a garantire il rispetto di tali disposizioni. In particolare, il partner contrattuale garantisce che i propri dipendenti si attengano a tutte le istruzioni impartite da persone autorizzate da Weiss GmbH in relazione alle disposizioni di sicurezza e alle normative presso le sedi di Weiss GmbH.

h)          Il partner contrattuale si riserva il diritto illimitato di istruire e dirigere tutti i dipendenti incaricati dal partner contrattuale di lavorare presso Weiss GmbH. In particolare il partner contrattuale ha il diritto di

·        prendere decisioni in merito alla scelta e al numero dei dipendenti assegnati;

·        stabilire gli orari di lavoro e gli straordinari;

·        concedere ferie e tempo libero;

·        effettuare controlli sul lavoro e controllare il corretto svolgimento delle operazioni.

4.2.     Nessun trasferimento di personale, nessun Employee Leasing

a)          I partner contrattuali concordano che durante la durata del singolo contratto o successivamente non si verifichino trasferimenti di imprese ai sensi della direttiva 2001/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o stabilimenti e sull'attuazione nazionale, ad esempio nel § 613a del codice civile tedesco (BGB) e non si proceda a un Employee Leasing.

b)          Salvo diverso accordo esplicito tra i partner contrattuali, se legalmente ammissibile, i partner contrattuali si impegnano in modo adeguato ad evitare un trasferimento di imprese o un Employee Leasing e ad impedire un trasferimento di personale del partner contrattuale alla Weiss GmbH in base al Codice Civile tedesco (BGB) o in altro modo e ad impedire l’Employee Leasing.

c)          La parte contraente manleva e tiene indenne Weiss GmbH da perdite, responsabilità, costi, rivendicazioni e spese che i dipendenti del partner contrattuale, prima o dopo la scadenza del presente contratto, rivendicano nei confronti di Weiss GmbH o di un successivo fornitore di servizi, in base all'affermazione che essi debbano essere trattati come dipendenti di Weiss GmbH o, a seconda delle circostanze, di un successivo fornitore di servizi. Weiss GmbH adotterà tutte le misure necessarie per mitigare gli impegni finanziari del Partner contrattuale. In particolare, Weiss GmbH adotterà tutte le misure ragionevoli necessarie per porre fine ai rapporti di lavoro il prima possibile. Inoltre, Weiss GmbH si assicura che un eventuale successivo fornitore di servizi prenda tutte le misure ragionevoli necessarie per porre fine ai rapporti di lavoro il prima possibile. Weiss GmbH informa immediatamente il partner contrattuale su eventuali rivendicazioni ai sensi del presente paragrafo e concorda con il partner contrattuale la strategia e il contenuto di un eventuale accordo.

5.     Documenti, proprietà e diritti di Weiss GmbH

5.1.     Calcoli, illustrazioni, piani, documentazione di gara, profili dei requisiti, specifiche dei requisiti, progetti, altri documenti e altri supporti di dati come modelli e altri materiali, ad esempio utensili, rimangono di proprietà di Weiss GmbH e vengono trasferiti solo temporaneamente al partner contrattuale. Questi oggetti devono essere chiaramente contrassegnati come proprietà di Weiss GmbH. Essi devono essere conservati in modo sicuro e separato dalla proprietà del partner contrattuale. Il partner contrattuale provvede a proprie spese a mantenere questi oggetti in buono stato e, se necessario, a sostituirli. Il partner contrattuale si assume il rischio per questi oggetti finché sono in sua custodia o sotto il suo controllo. Il partner contrattuale assicura questi oggetti a proprie spese e in misura tale da coprire i costi di sostituzione in caso di perdita. Il partner contrattuale cede a Weiss GmbH tutti i diritti di pagamento nei confronti dell'assicuratore e Weiss GmbH accetta tale cessione. Il partner contrattuale tratta questi oggetti con cautela e cura. Al termine del contratto individuale, gli oggetti devono essere restituiti immediatamente a Weiss GmbH e non devono essere fatte copie di alcun tipo; su richiesta di Weiss GmbH, il partner contrattuale distruggerà gli oggetti.

5.2.     Weiss GmbH rimane proprietaria dei diritti d'autore esistenti e futuri e di altri diritti di proprietà sui suoi articoli e documenti (in particolare, diritti di brevetto, di utilità e di marchio, ecc.), compresa la loro elaborazione, modifica e ulteriore sviluppo. La proprietà comprende in particolare tutte le perizie, i rapporti sulle risorse e sullo sviluppo, i suggerimenti, le idee, le bozze, le disposizioni, i campioni, i modelli, i concetti, ecc.

5.3.     Weiss GmbH concede al partner contrattuale un diritto semplice e non trasferibile di utilizzare la proprietà intellettuale di Weiss GmbH per la durata della relativa prestazione da eseguire in conformità al contratto, nella misura in cui ciò sia necessario all'esecuzione delle prestazioni contrattuali per Weiss GmbH.

5.4.     Gli oggetti e i diritti di proprietà di Weiss GmbH possono essere utilizzati solo per lo scopo stabilito nel contratto. Non possono essere riprodotti, in parte o interamente, mediante fotocopie, microfilm, archiviazione elettronica o qualsiasi altro procedimento, a meno che ciò non sia necessario per l'esecuzione del contratto. L'elaborazione o la modifica è ammessa solo se è necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il rilascio di sottolicenze o l'autorizzazione all'accesso o all'utilizzo da parte di terzi sono esclusi con riserva di un accordo individuale espresso e scritto da concludere caso per caso.

5.5.     Ai fini dell'esecuzione del contratto, i modelli, le attrezzature e gli altri materiali, in particolare gli utensili, creati dal partner contrattuale per Weiss GmbH diventano di proprietà di Weiss GmbH al momento della creazione. Questi oggetti devono essere consegnati a Weiss GmbH dopo l'esecuzione o la conclusione del singolo contratto e non devono essere fatte copie di alcun tipo.

6.     Obbligo di collaborazione di Weiss GmbH

6.1.     Weiss GmbH mette a disposizione i documenti necessari all'esecuzione del servizio e trasferisce le informazioni necessarie all'adempimento dell'accordo da parte del partner contrattuale.

6.2.     Weiss GmbH è autorizzata a consentire a terzi di adempiere ai propri obblighi di collaborazione.

6.3.     Se Weiss GmbH non presta la propria collaborazione come previsto dagli eventuali programmi concordati tra le parti contraenti, la parte contraente informa tempestivamente Weiss GmbH in merito alla collaborazione necessaria, in modo che non venga messa in pericolo la prestazione di servizi concordata. Se, secondo il parere della parte contraente, Weiss GmbH non fornisce una collaborazione adeguata o tempestiva, la parte contraente ne informa Weiss GmbH.

6.4.     Il partner contrattuale informa immediatamente Weiss GmbH se le prestazioni cooperative o le informazioni di Weiss GmbH sono errate, incomplete o contraddittorie e il partner contrattuale lo riconosce o avrebbe dovuto riconoscerlo. Per quanto possibile con uno sforzo ragionevole, il partner contrattuale informa contemporaneamente anche per iscritto lWeiss GmbH delle conseguenze identificabili e attende la correzione delle informazioni prima di intraprendere ulteriori misure. Weiss GmbH trasmetterà immediatamente le informazioni corrette. Il partner contrattuale non è obbligato a ispezionare e controllare ulteriormente i servizi cooperativi o le informazioni di Weiss GmbH oltre a quanto necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

6.5.     Se, nonostante le opportune richieste della parte contraente, Weiss GmbH non adempie ai suoi obblighi di collaborazione in modo puntuale o completo, e se Weiss GmbH ne è responsabile, le scadenze e le date delle prestazioni interessate dal ritardo vengono ragionevolmente posticipate, se e nella misura in cui non possono essere rispettate a causa del ritardo.

6.6.     Il partner contrattuale deve fare tutto il possibile per compensare le interruzioni delle prestazioni che si verificano a causa dell'inadempimento degli obblighi di collaborazione o di fornitura da parte di Weiss GmbH. In particolare, il partner contrattuale si offrirà, per quanto possibile, di sostenere Weiss GmbH nell'adempimento degli obblighi di collaborazione o di fornitura. Il partner contrattuale comunicherà preventivamente per iscritto a Weiss GmbH se intende assegnare personale aggiuntivo a tale scopo e se ciò comporterà costi aggiuntivi per Weiss GmbH. Nella misura in cui il partner contrattuale è in parte responsabile dell'interruzione dei servizi, in quanto non ha fatto uno sforzo ragionevole per impedire l'impedimento alla fornitura delle prestazioni contrattuali, il partner contrattuale rimane responsabile dell'interruzione dei servizi nonostante l'inadeguato adempimento degli obblighi di collaborazione e fornitura.

6.7.     Se il partner contrattuale richiede a Weiss GmbH una prestazione che va oltre la collaborazione dovuta da Weiss GmbH, Weiss GmbH può assumere questo obbligo come proprio obbligo di collaborazione al posto del partner contrattuale; il compenso per la prestazione viene ridotto di conseguenza. Il partner contrattuale è tenuto a verificare tale importo da parte di Weiss GmbH e, se necessario, a correggerlo e ad accettarlo. I diritti contrattuali e legali della Weiss GmbH rimangono inalterati.

7.     Licenze e diritti di terzi

7.1.     Il partner contrattuale è tenuto a garantire che il partner contrattuale sia il proprietario esclusivo del servizio reso, che sia libero da diritti di terzi (ad esempio diritti d'autore, licenze, brevetti e altri diritti di proprietà) e che sia conforme alla legge e al contratto.  

7.2.     Qualora terze parti facciano valere una pretesa nei confronti di Weiss GmbH sulla base di possibili violazioni legali legate alla prestazione del partner contrattuale, il partner contrattuale si impegna a manlevare e tenere indenne Weiss GmbH da qualsiasi responsabilità e a rimborsare a Weiss GmbH i costi che sorgono in relazione alla possibile violazione legale. L'obbligo di indennizzo comprende l'impegno ad esonerare completamente Weiss GmbH dalle spese di difesa legale (ad es. spese giudiziarie e legali).

7.3.     Se i diritti di proprietà industriale del partner contrattuale sono necessari per l'utilizzo dell'oggetto della fornitura da parte di Weiss GmbH, il partner contrattuale concede a Weiss GmbH il diritto illimitato nel tempo e nel luogo geografico, irrevocabile e gratuito, di riparare, vendere o utilizzare l'oggetto della fornitura direttamente o nei confronti di terzi.

7.4.     Se l'oggetto del contratto individuale è un software standard, il partner contrattuale concede a Weiss GmbH un diritto d'uso gratuito e non trasferibile.

7.5.     Se il contratto individuale comprende un lavoro di sviluppo commissionato e pagato da Weiss GmbH, sia con un pagamento unico sia a rate in base al prezzo unitario, Weiss GmbH acquisisce i diritti esclusivi su tutti i risultati del lavoro di sviluppo. Weiss GmbH riceve il diritto illimitato nel tempo e nella posizione geografica, che è irrevocabile, su tutti i diritti di proprietà su cui si basano i risultati dei lavori di sviluppo o i diritti necessari a Weiss GmbH per utilizzare i risultati dei lavori di sviluppo, compreso il diritto di concedere sotto-licenze.

8.     Ritardi

8.1.     Il partner contrattuale si impegna a rispettare il termine di consegna indicato. I termini di consegna designati si riferiscono al momento in cui la prestazione viene eseguita completamente nel luogo di destinazione concordato.

8.2.     Il partner contrattuale è responsabile di un ritardo nella consegna se non esegue le sue prestazioni entro i termini concordati, a meno che i motivi del ritardo non siano imputabili a Weiss GmbH o a cause di forza maggiore.

8.3.     Il partner contrattuale è tenuto a comunicare a Weiss GmbH eventuali ritardi di consegna o di prestazione prevedibili subito dopo esserne venuta a conoscenza, al più tardi quando il termine di consegna e di prestazione indicato viene superato.

8.4.     In caso di ritardo, indipendentemente dalle conseguenze giuridiche di esso, Weiss GmbH è autorizzata a richiedere una penale contrattuale pari allo 0,2 % del valore del contratto per ogni giorno di calendario in cui l'esecuzione del partner contrattuale è in ritardo. Complessivamente la penale contrattuale da pagare in base a questa disposizione non può superare il 5 % del valore contrattuale del singolo contratto interessato. Se Weiss GmbH è soggetta a una pena contrattuale maggiore da parte dei suoi clienti, questa pena contrattuale maggiore deve essere pagata dal partner contrattuale. In deroga al § 341 Para. 3 BGB, la penale può essere fatta valere da Weiss GmbH fino al pagamento finale. Ciò non vale se Weiss GmbH non ha riservato la penale contrattuale al momento dell'accettazione nonostante l'espressa richiesta scritta del partner contrattuale. Le penali contrattuali vengono compensate con le richieste di risarcimento danni.

9.     Forza maggiore

9.1.     Per eventi di forza maggiore si intendono eventi che - anche se prevedibili - non possono essere influenzati dai partner contrattuali e le cui conseguenze sull'adempimento del contratto non possono essere evitate con sforzi ragionevoli, come incendi, inondazioni, tempeste, terremoti e altri eventi naturali, scioperi, serrate e guerre. L'adempimento del contratto individuale interessato viene rinviato per la durata del rispettivo evento. Il partner contrattuale deve informare immediatamente per iscritto Weiss GmbH di questo tipo di evento, al più tardi entro tre (3) giorni.

9.2.     Se gli eventi di forza maggiore durano più di due (2) settimane o comportano un'impossibilità permanente di fornire le prestazioni, i partner contrattuali sono autorizzati a rescindere il contratto individuale. Restano impregiudicati i diritti di risoluzione legale di Weiss GmbH in qualità di acquirente di prestazioni lavorative.

10.   Prezzi e condizioni di pagamento

10.1.  I prezzi per le prestazioni del partner contrattuale sono indicati nella descrizione delle prestazioni o nel contratto individuale. Se non diversamente concordato per iscritto nel contratto individuale, i prezzi elencati in un contratto individuale sono prezzi fissi e rappresentano il prezzo totale per la produzione e la consegna. I prezzi comprendono in particolare tutte le prestazioni necessarie all'adempimento delle prestazioni descritte nelle presenti condizioni generali di acquisto o nei singoli ordini e sono comprensivi di tutte le imposte, tasse, costi di imballaggio e trasporto, assicurazione e IVA prevista dalla legge. A meno che Weiss GmbH non abbia rilasciato un esplicito consenso scritto, il partner contrattuale non è autorizzato ad adeguare i prezzi o a richiedere costi aggiuntivi di qualsiasi tipo.

10.2.  La fattura viene preparata in modo da poter essere controllata e, in particolare, consente anche una chiara attribuzione e controllo dei costi. 10.2. Salvo diversamente concordato per iscritto nel contratto individuale, il compenso dovuto al partner contrattuale è pagabile entro trenta (30) giorni dall'esecuzione completa delle prestazioni in conformità al contratto e dal ricevimento di una fattura verificabile con il 3% di sconto.In caso di bonifico bancario, il pagamento si considera effettuato in tempo se il mandato di bonifico di WEISS GmbH viene ricevuto dalla sua banca prima della scadenza del termine di pagamento. WEISS GmbH non è responsabile dei ritardi dovuti alle banche coinvolte nel processo di pagamento.

10.3.  I pagamenti parziali devono essere pagati da Weiss GmbH solo se è stato concordato nella descrizione delle prestazioni allegata come appendice o se è stato concordato separatamente ed espressamente per iscritto. Eventuali pagamenti parziali di Weiss GmbH non costituiscono il riconoscimento di prestazioni conformi al contratto.

11.   Compensazione, diritto di trattenuta

11.1.  Il partner contrattuale ha il diritto di trattenere i pagamenti o di compensare il pagamento con contropretese solo nella misura in cui le sue contropretese siano state dichiarate legalmente vincolanti, non siano contestate o riconosciute da Weiss GmbH. Inoltre, il partner contrattuale è autorizzato ad esercitare un diritto di trattenuta solo nella misura in cui la sua contropretesa si basi sullo stesso rapporto contrattuale.

11.2.  Weiss GmbH ha il diritto di compensare con i suoi crediti basati su ulteriori accordi contrattuali con il partner contrattuale, oltre ai diritti di compensazione previsti dalla legge.

12.   Riserva di proprietà e pegno

Gli oggetti di Weiss GmbH rimangono sempre di sua proprietà. Il partner contrattuale non detiene alcun diritto di pegno o di trattenuta sulla merce o su altri beni sotto il suo controllo sulla base di eventuali crediti, esigibili o non ancora esigibili, a cui il partner contrattuale ha diritto derivanti dalle sue prestazioni. Il partner contrattuale esegue per Weiss GmbH l'eventuale lavorazione, miscelazione o combinazione (ulteriore lavorazione) degli oggetti forniti. Lo stesso vale per l'ulteriore lavorazione della merce fornita da Weiss GmbH, per cui Weiss GmbH è considerata il produttore e diventa proprietaria del prodotto al più tardi al momento dell'ulteriore lavorazione secondo le disposizioni di legge.

13.   Consegna / Accettazione

13.1.  Dopo la consegna o la realizzazione e il montaggio o l'installazione del rispettivo oggetto della fornitura, il partner contrattuale esegue un controllo adeguato delle prestazioni fornite. Il collaudo non è applicabile, a meno che Weiss GmbH non lo richieda, e deve essere eseguito secondo le seguenti disposizioni:

13.2.  Il partner contrattuale comunica che l'oggetto della fornitura completato e montato o installato è pronto per il collaudo alla data concordata ("comunicazione"). Questo annuncio è subordinato alla condizione che il partner contrattuale abbia montato o installato l'oggetto della fornitura conformemente al contratto.

13.3.  Il collaudo parziale non ha luogo.

13.4.  Il collaudo è soggetto a un'ispezione, che deve essere effettuata entro dieci (10) giorni lavorativi dalla comunicazione del completamento, montaggio e messa in funzione in presenza del partner contrattuale e di Weiss GmbH.

13.5.  Verrà redatto un protocollo del collaudo in cui vengono descritti gli eventuali difetti emersi (di seguito denominati anche "errori").

13.6.  Weiss GmbH dichiara l'accettazione se il montaggio o l'installazione non sembra presentare errori. Gli errori vengono dichiarati come tali nella dichiarazione del collaudo e vengono eliminati immediatamente dal partner contrattuale, a meno che non sia stato concordato un termine per l'eliminazione.

13.7.  Il collaudo deve avvenire formalmente. L'accettazione si ritiene rilasciata anche se la Weiss GmbH non dichiara Il collaudo deve avvenire formalmente. Il collaudo si ritiene entro dieci (10) giorni lavorativi dopo il completamento, il montaggio e la funzionalità, sebbene sia obbligato a farlo. Il § 641a BGB rimane inalterato.

14.   Responsabilità per difetti

14.1.  Weiss GmbH ha l'obbligo di controllare l'oggetto della fornitura immediatamente dopo la consegna, nella misura prevista dalla legge, per accertare che sia stata consegnata la quantità concordata e/o se sussistono altri difetti evidenti. I reclami relativi a difetti evidenti si considerano presentati in tempo utile se pervengono al partner contrattuale entro due (2) settimane dalla consegna dell'oggetto della fornitura. I reclami relativi a difetti occulti devono pervenire a Weiss GmbH entro un termine di due (2) settimane dalla scoperta del difetto.

14.2.  Il partner contrattuale garantisce che le sue prestazioni sono prive di difetti. Garantisce in particolare che l'oggetto della fornitura corrisponda alle specifiche e agli standard di qualità concordati nel contratto. Se il partner contrattuale è responsabile della costruzione, il partner contrattuale garantisce anche che la costruzione è priva di difetti e che l'oggetto della fornitura è adatto allo scopo stabilito nel contratto.

14.3.  Weiss GmbH ha diritto illimitatamente ai diritti di garanzia previsti dalla legge. In particolare, Weiss GmbH è autorizzata, a sua discrezione, a porre rimedio al difetto, a consegnare un oggetto privo di difetti o a richiedere il pagamento di un indennizzo. Il partner contrattuale risponde delle misure di prevenzione dei rischi (richiami), nella misura in cui sia obbligata per legge a farlo.

14.4.  Conformemente alle disposizioni di legge, il partner contrattuale è tenuto in particolare a garantire che la prestazione abbia le caratteristiche concordate al momento del trasferimento del rischio a Weiss GmbH. In ogni caso, le descrizioni specifiche delle prestazioni che sono oggetto dei singoli contratti, in particolare mediante designazione o riferimento nell'ordine della Weiss GmbH, o che sono incluse nel singolo contratto allo stesso modo delle presenti condizioni generali di acquisto, sono da considerarsi accordi sulle caratteristiche. In questo contesto è irrilevante se la descrizione della prestazione proviene da Weiss GmbH, dal venditore o dal produttore.

14.5.  In deroga al § 442 Para. 1 comma 2 del BGB, Weiss GmbH è inoltre autorizzata a far valere illimitatamente diritti per difetti, se il difetto, al momento della stipula del contratto, rimane sconosciuto a Weiss GmbH per colpa grave.

14.6.  Weiss GmbH è autorizzata a prendere provvedimenti per l'eliminazione del difetto a spese del partner contrattuale, ad incaricare terzi dell'eliminazione del difetto o a provvedere direttamente alla sostituzione, se il partner contrattuale non ottempera alla richiesta scritta di eliminazione del difetto entro un termine ragionevole fissato da Weiss GmbH o se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio del partner contrattuale. Ciò vale - anche senza necessità di una richiesta preventiva - per i casi urgenti che comportano una minaccia per la sicurezza operativa o un danno eccessivamente esteso, se non è più possibile comunicare al partner contrattuale il difetto e la minaccia di danno a causa della particolare urgenza del caso e fissare un termine per l'assistenza da parte del partner contrattuale.

14.7.  Weiss GmbH è autorizzata ad eliminare immediatamente i difetti minori a spese del partner contrattuale o a farli eliminare.

14.8.  In caso di pericolo imminente, Weiss GmbH è autorizzata ad eliminare il vizio direttamente o a farlo eliminare a spese del partner contrattuale, previa opportuna comunicazione al partner contrattuale.

14.9.  Nel caso in cui i clienti di Weiss GmbH abbiano il diritto di adottare o far adottare misure per l'eliminazione del difetto senza fissare un termine a spese di Weiss GmbH, ad esempio perché la consegna avviene dopo l'inizio dell'inadempienza e il cliente ha interesse ad eliminare immediatamente il difetto per evitare la propria inadempienza, il partner contrattuale deve rimborsare tali costi a Weiss GmbH, a meno che la parte contraente non sia responsabile del ritardo.

14.10.   Nei casi di cui ai paragrafi da (6) a (9), il partner contrattuale deve essere informato immediatamente. Weiss GmbH invia al partner contrattuale un rapporto sul tipo e sull'entità del difetto e sui lavori eseguiti.

14.11.   Weiss GmbH ha il diritto di richiedere che il partner contrattuale indennizzi e tenga indenne Weiss GmbH da tutte le rivendicazioni dei clienti, se e nella misura in cui il partner contrattuale è responsabile della causa di responsabilità basata sulla sua prestazione. Per quanto riguarda la manleva da richieste di risarcimento danni nei confronti di Weiss GmbH oltre l'ambito di responsabilità secondo la legge tedesca sulla responsabilità del prodotto, ciò vale solo se e nella misura in cui il Partner contrattuale è responsabile della causa.

14.12.   Se le rivendicazioni nei confronti del partner contrattuale dipendono da condizioni che rientrano nella sfera di rischio o di responsabilità esclusiva del partner contrattuale, il partner contrattuale ha l'onere di provare l'inesistenza di tali condizioni per la rivendicazione.

14.13.   I diritti di Weiss GmbH descritti in precedenza si estinguono entro trentasei (36) mesi dalla notifica del difetto, a meno che le disposizioni di legge vigenti non prevedano un termine di prescrizione più lungo per i diritti relativi ai difetti.

14.14.   Se Weiss GmbH è soggetta a termini di prescrizione più lunghi da parte dei suoi clienti o a una data d'inizio più tardiva di un termine di prescrizione, questo termine di prescrizione più lungo o la data d'inizio più tardiva del termine di prescrizione sono determinanti.

14.15.   L'approvazione di uno sviluppo da parte di Weiss GmbH non esclude né limita i diritti di garanzia e di responsabilità del prodotto.

15.   Garanzia

15.1.  Oltre alla sua responsabilità per i difetti, il partner contrattuale si assume una garanzia per un periodo di ventiquattro (24) mesi assicurando che il servizio è privo di difetti materiali e ha le caratteristiche concordate.

15.2.  La garanzia di cui sopra inizia con la consegna dell'oggetto della fornitura o l'esecuzione del servizio.

16.   Controllo

16.1.  Weiss GmbH ha il diritto di ispezionare e verificare in loco il processo produttivo del partner contrattuale in qualsiasi momento ragionevole, per quanto possibile, previa comunicazione.

16.2.  Il partner contrattuale assicura che Weiss GmbH ha il diritto di ispezionare e controllare i suoi assistenti nell'esecuzione e i subappaltatori.

17.   Responsabilità di Weiss GmbH

Per la responsabilità di Weiss GmbH e per la responsabilità dei dipendenti, dei collaboratori e degli ausiliari di Weiss GmbH, indipendentemente dal motivo, valgono le seguenti disposizioni:

17.1.  La responsabilità della Weiss GmbH per danni è limitata come segue:

a)          In caso di violazione per negligenza semplice di obblighi essenziali (vale a dire obblighi essenziali per i quali Weiss GmbH deve adempiere e che sono significativi per il raggiungimento degli obiettivi contrattuali o che Weiss GmbH è tenuta a rispettare e la cui violazione potrebbe mettere in pericolo il raggiungimento degli obiettivi contrattuali), la responsabilità di Weiss GmbH è limitata ai danni tipicamente prevedibili al momento della stipula del contratto;

b)          Weiss GmbH non è responsabile della violazione per negligenza semplice di obblighi non essenziali.

17.2.  Le precedenti esclusioni, restrizioni e limitazioni di responsabilità non si applicano alle rivendicazioni basate sulla legge sulla responsabilità del prodotto, nonché al risarcimento dei danni alla vita, al corpo e alla salute.

17.3.  Le richieste di risarcimento danni nei confronti di Weiss GmbH sono soggette a un termine di prescrizione di un (1) anno, a partire dall'inizio del periodo di prescrizione legale. Quanto sopra non si applica ai diritti basati sulla legge sulla responsabilità per danno da prodotti, nonché al risarcimento dei danni alla vita, al corpo o alla salute e alla violazione intenzionale o per grave negligenza dei doveri, che sono soggetti a prescrizione legale.

17.4.  Weiss GmbH non si assume alcuna responsabilità nei confronti del partner contrattuale o di terzi nella misura in cui il danno sia imputabile alla colpa del partner contrattuale o dei suoi assistenti nell'esecuzione o dei suoi ausiliari. In questi casi Weiss GmbH non si assume in particolare alcuna responsabilità per danni derivanti da violazioni di norme di protezione del diritto pubblico o da violazioni delle direttive e istruzioni vigenti. Il partner contrattuale è tenuto a informarsi autonomamente in merito. La negligenza comparativa del partner contrattuale viene imputata al partner contrattuale.

17.5.  Per quanto riguarda le prestazioni gratuite, Weiss GmbH è responsabile solo per il grado di cura che applica alle proprie questioni.

17.6.  In caso di richieste di risarcimento danni, queste devono essere presentate legalmente entro sei (6) mesi dal licenziamento scritto di Weiss GmbH. È esclusa la rivendicazione successiva, a meno che entro il termine non sia stata avviata una procedura di prova indipendente (Selbständiges Beweisverfahren). Quanto dichiarato in precedenza non è applicabile alle rivendicazioni basate sulla legge sulla responsabilità del prodotto, nonché al risarcimento dei danni alla vita, al corpo o alla salute e alla violazione intenzionale o per grave negligenza dei doveri, che sono soggetti a limitazioni legali.

18.   Assicurazione di responsabilità civile

18.1.  Il partner contrattuale stipula con un assicuratore efficiente una protezione assicurativa complessiva secondo gli standard del settore (in particolare assicurazione di responsabilità civile (Betriebshaftpflicht), di responsabilità civile del prodotto e di richiamo) che copra i danni alla proprietà di Weiss GmbH, dei suoi clienti o di terzi fino ad un importo ragionevole. I dipendenti del partner contrattuale devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro. Al momento della stipula del contratto il partner contrattuale dimostra a Weiss GmbH di essere in possesso di tale assicurazione di responsabilità civile.

18.2.  Il partner contrattuale manterrà questa protezione assicurativa fino alla scadenza del contratto individuale e almeno fino alla scadenza del termine di prescrizione per i reclami relativi a difetti o altre richieste di risarcimento. Se il partner contrattuale non adempie a questo obbligo, Weiss GmbH è autorizzata a recedere dal contratto o a rescinderlo senza preavviso in caso di mancato rispetto di un termine ragionevole. Restano impregiudicati ulteriori diritti di Weiss GmbH, in particolare diritti di risarcimento danni..

19.   Riservatezza, informazioni commerciali

19.1.  Il partner contrattuale è tenuto a trattare con riservatezza tutte le informazioni indicate come confidenziali o le informazioni di Weiss GmbH di chiara natura confidenziale (di seguito denominate "informazioni confidenziali"), ad astenersi dal fare copie di tali informazioni e a non consentirne l'accesso a terzi, a meno che ciò non sia necessario per adempiere agli obblighi derivanti dall'ordine o dalle presenti condizioni generali di acquisto. Il partner contrattuale è tenuto in particolare a mantenere la massima riservatezza su calcoli, illustrazioni, piani, documentazione di gara, profili dei requisiti, specifiche dei requisiti, progetti, altri documenti e altri supporti di dati come modelli e altri materiali. Questi possono essere divulgati a terzi e/o utilizzati per scopi propri del partner contrattuale, che sono contenuti nel singolo contratto o nelle presenti Condizioni generali di acquisto, solo previa espressa approvazione scritta di Weiss GmbH. Il partner contrattuale può divulgare il rapporto contrattuale con la Weiss GmbH solo con il consenso scritto della Weiss GmbH.

19.2.  Questo obbligo non si applica alle informazioni di dominio pubblico, o che il partner contrattuale ha ricevuto in precedenza con mezzi legali, o che sono venute alla luce indipendentemente dal presente contratto, o nei casi in cui il partner contrattuale è soggetto a obblighi di divulgazione o richiesto di fornire informazioni da tribunali o autorità governative. I precedenti obblighi di riservatezza mantengono la loro validità illimitata nel tempo, per la durata del presente contratto e successivamente, e devono essere imposti esplicitamente per iscritto a tutti i terzi (compresi, ma non solo, i dipendenti) che hanno accesso a informazioni riservate.

19.3.  Il partner contrattuale è tenuto a conservare con la dovuta cura tutta la documentazione, i file e altre forme di informazioni riservate ricevute da Weiss GmbH.

20.   Protezione e sicurezza dei dati

20.1.  Il partner contrattuale è tenuto a garantire che tutte le persone incaricate dal partner contrattuale dell'adempimento o dell'elaborazione del contratto individuale e/o della descrizione del servizio o delle presenti condizioni generali di acquisto rispettino le disposizioni di legge in materia di protezione e sicurezza dei dati. L'obbligo necessario di rispettare la segretezza dei dati ai sensi della legge tedesca sulla protezione dei dati viene eseguito al più tardi prima dell'inizio delle operazioni e, su richiesta, ne viene fornita la prova a Weiss GmbH. Il partner contrattuale accetta che i dati personali, messi a disposizione di Weiss GmbH nell'ambito del rapporto commerciale, vengano memorizzati ed elaborati automaticamente nei sistemi informatici di Weiss GmbH.

20.2.  Nel caso in cui il partner contrattuale raccolga, elabori o utilizzi dati personali nell'ambito dell'elaborazione dei dati dell'ordine secondo le istruzioni di Weiss GmbH (§ 11 della legge tedesca sulla protezione dei dati, “BDSG”) ai fini dell'adempimento delle prestazioni contrattuali, o se il partner contrattuale effettua per Weiss GmbH il "controllo o la manutenzione di procedure automatizzate o sistemi di elaborazione dati" ai sensi del § 11 Para. 5 BDSG, i partner contrattuali stipuleranno un "Accordo relativo al trattamento dei dati dell'ordine" ai sensi del § 11 BDSG, che Weiss GmbH metterà a disposizione del partner contrattuale.

21.   Disdetta, recesso

21.1.  Weiss GmbH è autorizzata a terminare il contratto individuale ai sensi del § 649 BGB. Salvo accordi diversi, in caso di disdetta, al partner contrattuale spettano i diritti legali basati su questa disposizione; il partner contrattuale è tuttavia tenuto a spiegare in modo chiaro e trasparente il compenso richiesto, tenendo conto delle spese risparmiate in seguito alla disdetta. Inoltre, il partner contrattuale è obbligato a specificare quali prestazioni parziali considera come prestazioni concluse e iniziate. Su richiesta, il partner contrattuale supporta Weiss GmbH in modo ragionevole in cambio di un compenso ragionevole, affinché Weiss GmbH o un terzo possa completare la prestazione ordinata, nella misura in cui ciò non sia irragionevole per il partner contrattuale. Il servizio di supporto è considerato come "ordini di apporti complementari" ai sensi del § 649 BGB, a meno che ciò non sia irragionevole per il partner contrattuale.

21.2.  Il diritto alla disdetta straordinaria del contratto individuale per giusta causa e il diritto legale di recesso dal contratto individuale rimangono inalterati.

21.3.  Sia la disdetta sia il recesso devono essere eseguiti per iscritto per essere validi.

22.   Assistenza e parti di ricambio

22.1.  Per quanto riguarda il materiale di produzione, il partner contrattuale garantisce il fabbisogno di pezzi di ricambio di Weiss GmbH durante la consegna in serie e per quindici (15) anni dopo la fine della consegna in serie. Il prezzo è il prezzo di produzione corrente concordato nel contratto individuale, valido per la durata del contratto individuale. Dopo la fine del contratto individuale, il prezzo viene concordato nell'ambito degli ordini emessi.

22.2.  Per quanto riguarda gli oggetti di fornitura che non sono materiale di produzione, la parte contraente garantisce a Weiss GmbH il fabbisogno di pezzi di ricambio a prezzi standard di mercato per la durata di almeno quindici (15) anni, a partire dalla data della prima fornitura.

22.3.  Su richiesta di Weiss GmbH, la documentazione dell’assistenza e il materiale supplementare necessario saranno messi a disposizione gratuitamente.

23.   Strumenti del partner contrattuale

23.1.  Il partner contrattuale concede a Weiss GmbH il diritto di acquisto degli utensili necessari per la produzione degli oggetti specifici della fornitura di Weiss GmbH. Ciò comprende anche tutti gli accessori, come modelli, matrici, strumenti di misurazione, attrezzature, forme, campioni e il relativo software, i disegni e l'altra documentazione necessaria per la produzione dell'oggetto della fornitura. Se Weiss GmbH esercita il suo diritto d'acquisto, il prezzo viene calcolato in base ai costi d'acquisto originali meno l'ammortamento per usura ed eventualmente altri ammortamenti effettuati fino alla cessione dell'utensile in seguito all'esercizio dell'opzione di acquisto. L'ammortamento per usura viene preso in considerazione solo se il partner contrattuale ha ricevuto una compensazione per questo ammortamento tramite il prezzo unitario. Il prezzo d'acquisto non può in nessun caso superare il valore di mercato (costi di sostituzione per un utensile usato simile) al momento dell'esercizio del diritto d'acquisto. Non sussiste alcun diritto d'acquisto se il partner contrattuale richiede l'utensile per la produzione di altri suoi prodotti standard.   

23.2.  Il partner contrattuale fornisce a Weiss GmbH tutte le informazioni necessarie a Weiss GmbH per l'installazione, il montaggio e l'utilizzo di questo utensile. Fatti salvi i diritti di proprietà industriale del partner contrattuale, Weiss GmbH è autorizzata a utilizzare e a pubblicare tali informazioni senza restrizioni. Le informazioni relative alla costruzione e alla produzione soggette a un diritto di proprietà intellettuale del partner contrattuale possono essere utilizzate da Weiss GmbH solo per i propri scopi.

24.   Disposizioni finali

24.1.  Il partner contrattuale non può - fatta salva la cessione del debito ai sensi del § 354a del Codice commerciale tedesco (HGB) – trasferire a terzi singoli diritti del presente contratto o del contratto nel suo complesso, a meno che Weiss GmbH non lo autorizzi espressamente in forma scritta.

24.2.  Se una parte decide di non esercitare uno dei suoi diritti ai sensi del presente contratto, ciò non viene considerato come una rinuncia a tale diritto, a meno che la parte che possiede il diritto non informi l'altra parte, esplicitamente e per iscritto, di tale rinuncia.

24.3.  Il luogo di adempimento è la sede della Weiss GmbH. Se il partner contrattuale è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco (HGB), una persona giuridica di diritto pubblico (juristische Personen des öffentlichen Rechts), o un fondo speciale di diritto pubblico (öffentlich-rechtliches Sondervermögen), Il foro competente esclusivo per tutte le controversie (compresi i procedimenti di controllo, le procedure di esecuzione sommaria e le procedure limitate alle prove documentali) derivanti, direttamente o indirettamente, dal rapporto contrattuale è la sede di Weiss GmbH. Lo stesso vale per le procedure collettive giudiziarie e per le persone che non hanno un foro generale in Germania, nonché per le persone che dopo la stipula del contratto hanno trasferito il loro domicilio o la loro dimora abituale all'estero o il cui domicilio o la cui dimora abituale sono sconosciuti al momento della presentazione dell'azione. Inoltre, Weiss GmbH è autorizzata a intentare l'azione presso il foro competente previsto dalla legge.

24.4.  Tutti gli accordi e gli atti giuridici dei partner contrattuali nell'ambito delle presenti condizioni generali di acquisto sono soggetti al diritto della Repubblica Federale Tedesca con esclusione delle disposizioni di conflitto. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG) non è applicabile.

24.5.  Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono fornite in lingua tedesca e inglese. Legalmente vincolante è esclusivamente la versione in lingua tedesca delle presenti Condizioni Generali.

24.6.  Gli accordi collaterali orali non sono validi. Condizioni divergenti o integrative così come modifiche del presente contratto, inclusa la presente clausola di richiesta scritta, sono valide solo se concordate per iscritto ed espressamente contrassegnate come modifica o integrazione.

24.7.  Se una o più disposizioni di queste condizioni generali di acquisto non soddisfano i requisiti di legge, la validità delle restanti disposizioni rimane inalterata.